Diritto del lavoro e Covid - Studio Legale Gattuccio Spallitta
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Diritto del lavoro e Covid

Covid 19 | Adam Niescioruk

Legittime le “ferie forzate” per l’operatore sanitario che rifiuta il vaccino.

Con una interessante sentenza del 19 marzo 2021 Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale i lavoratori (infermieri e altri operatori sanitari) avevano contestato il diritto del datore di lavoro (una casa di riposo) di sospendere la prestazione lavorativa, collocando i dipendenti in ferie “forzate” per il loro rifiuto opposto alla vaccinazione Pfizer.

In particolare ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris (ovvero la apparente fondatezza del diritto).

Il Giudice ha richiamato la norma di cui all’art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure “necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“ sottolineando come sia ormai notoria l’efficacia del vaccino Pfizer, considerato il drastico calo di decessi causati dal virus Sars Cov19 fra il personale sanitario al quale è stato somministrato.

Ha dunque individuato nel datore di lavoro un preciso dovere di protezione dei lavoratori esposti che deriva proprio dalla norma dell’art. 2087 del Codice Civile , essendo evidente il rischio per i lavoratori di essere contagiati in assenza di somministrazione del vaccino.

Secondo il Giudice, consentire ai lavoratori che si rifiutano di effettuare il vaccino di permanere nel luogo di lavoro determinerebbe una sicura violazione dell’obbligo di protezione cui all’art. 2087 c.c.

Nella ordinanza si afferma che l’interesse di garantire al lavoratore la massima protezione dei lavoratori deve prevalere sull’eventuale loro interesse di usufruire delle ferie in un periodo diverso e soprattutto concordato con il datore di lavoro, così come normalmente avviene ai sensi dell’art. 2109 c.c., che dispone che il prestatore di lavoro “ Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” .

È probabile che in tempo di pandemia  assisteremo alla nascita di nuova giurisprudenza del lavoro, con riguardo, ad esempio,  al tema “caldo” della legittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori che oppongano al datore di lavoro un  rifiuto alla somministrazione del vaccino.

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